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Una sentenza importantissima per tutti i counselor.

Settembre 2011

Diffondiamo questa importante notizia ricevuta via mail da colleghi, si tratta di una sentenza di vittoria per il mondo dei counselor.

Cari colleghi, è questa una sentenza di grande importanza per tutti che ci fa piacere condividere con tutta la categoria. Come associazione ci siamo impegnati e battuti in questo procedimento penale, investendo molte energie.

Con preghiera di massima divulgazione: è una sentenza importantissima per tutti i counselor.

Il counselor contribuisce a migliorare la qualità della vita. Sentenza definitiva del Tribunale di Lucca
di Lucia Fani, Tommaso Valleri


E siamo a due!
Questa è la seconda volta che un Tribunale italiano pronuncia una sentenza di assoluzione nei confronti di due counselor imputati di esercizio abusivo della professione di psicologo. La sentenza è passata in giudicato, ovvero è divenuta definitiva.

Questa è la seconda volta che un Giudice, nel motivare una sentenza, ribadisce che l'esercizio del counseling è libero e non sottoposto ad alcun vincolo, se non quelli dettati dalla normativa vigente.

Questa è la seconda volta che un Tribunale rigetta le pretese riserve professionali avanzate da un Ordine degli psicologi, che in realtà nascondono solo istanze corporative e tentativi di imbrigliare il mercato.

Questa è la seconda volta che un Tribunale rigetta la tesi dell'Ordine secondo la quale il counseling non sarebbe altro che consulenza psicologica camuffata attraverso l'adozione di una dicitura straniera.

Questa è la seconda volta che, in via definitiva, un Tribunale sancisce la legittimità di altri operatori non psicologi a «lavorare per la progressiva estensione della salute individuale» e il raggiungimento di una miglior «qualità della vita».

E, badate bene, non fatevi impaurire dai tanti proclami che ogni tanto circolano in rete con insistenza: ad oggi non è mai stata pronunciata una sentenza di condanna contro un counselor, secondo la tesi per cui l'esercizio del counseling sarebbe, e a prescindere, abuso di professione dello psicologo.

Ad oggi vi sono state alcune sentenze di condanna, la maggior parte delle quali - per la verità ancora non definitive - hanno condannato a vario titolo: finti psicologi, truffatori veri e propri e, addirittura, un laureato in psicologia che ancora non era iscritto all'Ordine degli psicologi.

Detto in due parole lapidarie: una cosa è la fattispecie di un singolo professionista che può commettere un abuso (counselor o altro che sia), altra cosa è definire a priori un'attività come abuso di un'altra professione.

Questa sentenza, in particolare, è molto interessante poiché il Giudice, nelle motivazioni dell'assoluzione, scrive alcune pagine a nostro avviso importantissime.


La denuncia 

Rispetto alla denuncia mossa dall'Ordine degli psicologi della Toscana dice il Giudice parlando in generale dell'esercizio abusivo: «Qui la situazione è diversa già per il contesto in cui essa si svolge. A cominciare dalla deposizione del rappresentante dell'ordine (Sandra Vannoni, Presidente dell'Ordine degli psicologi della Toscana, n.d.r.) laddove emerge [.] la 'cifra' caratterizzante la presente vicenda. La denunciante ha infatti ritenuto di aver fatto una consultazione del sito del centro omissis e di aver scaricato la documentazione, nonché di aver sottoposto a valutazione il materiale acquisito. Il tutto è avvenuto senza particolari indagini [.] Già questo primo dato oggettivo e concreto impone una particolare cautela nella valutazione della fondatezza dell'ipotesi accusatoria».

Come a dire: prima di denunciare qualcuno è bene che il denunciante, in questo caso l'Ordine degli psicologi, si accerti meglio di quella che è la reale attività del counselor, perché è forse un poco azzardato basarsi solo sul download di alcune pagine web.


I testimoni 

Ecco invece quanto emerge dalle testimonianze: «Anzi, le deposizioni dei testi che hanno frequentato il centro [.] hanno evidenziato non solo una loro attendibilità estrinseca [.] ma soprattutto una loro attendibilità intrinseca alla luce del pathos emotivo che emergeva limpidamente nel corso delle deposizioni [.]».

Altro punto molto importante: non siamo di fronte alla denuncia di un cliente, ma anzi qui i clienti hanno supportato in toto le tesi della difesa. E la cosa singolare è stata che anche i testimoni dell'accusa, alla fine, non hanno potuto che confermare le tesi della difesa.

La sentenza è stata pronunciata dopo un attento ed ampio dibattimento, in cui è stato esaminato con attenzione tutto il materiale sequestrato, sono stati escussi molti testimoni, sono stati sentiti i consulenti tecnici di entrambe le parti. Ciò significa che il caso è stato valutato a fondo, cosa che ha portato ad escludere la sussistenza dell'ipotesi di reato di cui alla denuncia.

È importante sottolineare il criterio di attendibilità non solo estrinseca, ma anche intrinseca dei testimoni, che il giudice ha considerato anche tenendo conto dell'impatto emotivo della vicenda.


Il materiale sottoposto a sequestro

 Rispetto al materiale sequestrato: «Il materiale sottoposto a sequestro a seguito della perquisizione, lungi dal rappresentare la prova dell'ipotesi accusatoria [.] è dimostrazione di come l'attività venisse condotta in totale trasparenza e con particolare attenzione alle esigenze degli utenti».

Non finiremo mai di ripertervelo: utilizzate sempre per lavorare i protocolli di AssoCounseling: informativa al trattamento dei dati, informativa sul tipo di intervento che un cliente farà e relativo consenso informato. La parte formale è importante (parte delle motivazioni della sentenza sono all'uopo chiarissime): non solo è sinonimo di rispetto del vostro cliente e dei suoi diritti, ma anche tutela nei vostri confronti.


La consulenza di parte 

AssoCounseling si è occupata di seguire, insieme al Mo.P.I., la parte relativa alla consulenza tecnica. Per la parte di nostra spettanza non abbiamo fatto altro che ribadire davanti al Giudice ciò che diciamo e sosteniamo da sempre: «Infine le deposizioni dei consulenti tecnici hanno evidenziato quali e quanti mutamenti e progressi le scienze umane abbiano avuto negli ultimi decenni, sia rispetto all'esponenziale aumento di domanda da parte degli utenti, sia rispetto alla molteplicità delle discipline e della conseguenziale offerta da parte degli operatori specializzati».

Per inciso: il mondo è andato avanti, è solo l'Ordine degli psicologi che è rimasto indietro.

E ancora: «Ecco allora che è stata descritta la nuova figura del 'counselor' che, sinteticamente, non può certo considerarsi alla stregua di uno psicologo»

Sì, ma cosa fa in concreto un counselor: « [.] lavora del tutto legittimamente e necessariamente per la progressiva estensione della salute individuale [.] che si può riassumere nel concetto di 'migliore qualità della vita'».

Questo è un passaggio fondamentale: un Giudice ha affermato l'esistenza della nuova figura professionale, il counselor, che lavora proprio per la progressiva estensione della salute individuale, che non è uno psicologo, ma che contribuisce alla realizzazione di una nozione molto più ampia del benessere psico-fisico, che realizza il miglioramento della qualità della vita.

Il Giudice, attraverso l'istruttoria, ha quindi perfettamente identificato la differenza che esiste tra counselor e psicologo e che, nella fattispecie, i counselor avevano esercitato legittimamente la loro professione.

Questa sentenza non è stata impugnata nè dal denunciante, nè dalla Procura e quindi questo concetto assurge ad un gran valore, proprio perché sancito all'interno di una sentenza divenuta definitiva.

La definizione di counseling adottata da AssoCounseling ed approvata dall'assemblea dei soci all'ultimo convegno nazionale (aprile 2011) è perfettamente in linea con la sentenza di cui all'oggetto ed individua le caratteristiche dell'intervento di counseling che sono diverse da quelle dello psicologo, cosa ben nota anche al mondo del diritto.


La Costituzione 

«Ebbene di fronte a diritti come quello alla salute di cui all'art. 32 della Costituzione e di un suo strumento realizzativo che è anch'esso diritto costituzionale, collocato all'articolo 33 nelle sue forme di libero esercizio dell'arte e della scienza, la norma penale di cui all'articolo 348 c.p. (esercizio abusivo, n.d.r.) non sembra rispodnere ad effettive esigenze di tutela dell'interesse giuridico che vuole proteggere, se essa non viene letta in una forte prospettiva di tipicità».

Vogliamo ricordare ancora una volta cosa dice l'OMS in merito al concetto di salute? Ovvero la salute intesa come «stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non la semplice assenza dello stato di malattia o di infermità ».


La spallata del Giudice agli Ordini professionali 

«Senza tralasciare il discorso [...] di tutti quei movimenti di opinione per l'abolizione degli Ordini professionali, retaggio di una società corporativa e chiusa in rigidi steccati ideologici ed economici».

Vogliamo guardare cosa accade in Europa? Vogliamo ampliare le nostre vedute?


L'evoluzione della normativa 

Il Giudice richiama, nelle motivazioni della sentenza, la Legge Regionale toscana n° 2 del 2005, poi modificata nel 2008, ovvero la Legge sulle così dette discipline del benessere: « [.] il legislatore riconosce come facoltà legittima quella dell'esercizio di pratiche tecniche psico-somatiche, energetiche, culturali, avendo come scopo il miglioramento della qualità della vita e la stimolazione di risorse vitali della persona».
Facoltà legittima e, aggiungiamo noi, non certo sottoposta al vincolo dell'essere psicologi.


La consapevolezza del cliente

 Secondo noi il Giudice si è letto Rogers. Sentite un po' cosa scrive alla fine: « [.] i frequentatori del centro che più volte e concordi hanno dichiarato [.] di aver consapevolmente scelto la forma diversa e alternativa di approccio al disagio così come proposta ed esercitata dagli imputati».

Per la prima volta, in una sentenza inerente il counseling, viene riconosciuto il diritto costituzionale dei cittadini a scegliersi il professionista a cui rivolgersi. Non solo: gli psicologi non possono avere il monopolio del disagio, e questo i cittadini ormai lo hanno imparato. Infatti, sempre la sentenza, dice che « [.] i frequentatori hanno dichiarato di aver sempre avuto la contezza di non trovarsi davanti ad uno psicologo». Dunque il Giudice riconosce al cittadino la capacità di scelta consapevole, altro diritto fondamentale dell'essere umano.

È con soddisfazione quindi che cogliamo come il mondo giuridico abbia perfettamente recepito la figura del counselor e le sue competenze. Ci auspichiamo quindi che altrettanto faccia quel mondo professionale che, con ogni mezzo, osteggia quell'evoluzione culturale e professionale che in altri paesi, Europei e non, è una realtà consolidata.

Dal sito di AssoCounseling è possibile scaricare il testo integrale della sentenza.
Cordiali saluti
Lucia Fani, Presidente di AssoCounseling
Tommaso Valleri, Segretario Generale di AssoCounseling